LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
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Il DDL deve procedere con la valutazione del rischio chimico secondo quanto indicato Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008.
Se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso ad agenti chimici pericolosi è “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
– art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione),
– art. 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze),
– art. 229 (Sorveglianza sanitaria);
– art. 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).
VIceversa il DDL dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi) il Medico Competente per sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230).
Oppure possiamo avere i seguenti casi:
– rischio irrilevante per la salute ma non basso per la sicurezza: “si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio;
– rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute: “si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230”.

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COME ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO?
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La Commissione Consultiva Permanente ha elaborato un documento (Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ove fornisce indicazioni sugli obblighi e procedure di valutazione secondo i disposti del  Decreto legislativo 81/2008.
Il documento ricorda che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il percorso di valutazione dei rischi da  agenti chimici pericolosi “deve identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori”.
La valutazione del rischio chimico viene effettuata con un “metodo ad indici” in funzione di una serie di parametri di esposizione e di utilizzo mediante l’utilizzo di metodi “ad indice” quali: Inforisk, MovaRisk, Cheope, ChemiRisck, etc.
Qualora l’esito di tale valutazione porti a definire il rischio chimico “non irrilevante per la salute” si potrà procedere ad una campagna di misurazione degli inquinanti aerodispersi, per una più puntuale determinazione del livello di rischio.

COSA PUO’ FARE ESA CONSULTING SRLS PER VOI?
ESA Consulting Srls vi accompagna nel processo di valutazione dei rischi mettendo a disposizione un’esperienza ventennale nel settore dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
I tecnici di ESA Consulting Srls sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.