FORMAZIONE DEI DIRIGENTI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17/04/2025
Chi è il Dirigente?
Secondo l’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008 viene definito“dirigente” colui che “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DDL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa“.
NOTA: il dirigente ha normalmente una disponibilità di spesa diretta e ne risponde almeno il proporzione a tale budget.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni in merito alla formazione dei Dirigenti?
La formazione dei dirigenti è sostitutiva della formazione prevista per i lavoratori; essa prevede quindi i seguenti contenuti:
Modulo 1: Giuridico Normativo
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della Sicurezza
Modulo 3: Individuazione e Valutazione dei Rischi
Modulo 4: Comunicazione, Formazione e Consultazione
Verifica di apprendimento
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso un colloquio individuale con ciascun dirigente finalizzato alla verifica della reale comprensione delle problematiche della funzione, con particolare riferimento alla sua specifica attività aziendale.
Attestazione della formazione
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il corso.
Durata
La formazione ha durata minima di 16 ore.
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