FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011
Chi è il Lavoratore?
Secondo l’art. 2 comma 1 lettera a) del  D.Lgs. 81/2008 viene definito“lavoratore” “colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un DDL pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Al lavoratore così definito è equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società;
– l’associato in partecipazione;
– il soggetto delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, anche al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro;
– l’allievo degli istituti di istruzione o di corsi di formazione professionale (qualora si faccia uso di: laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici o fisici o biologici, VDT);
– i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
– i lavoratori socialmente utili”.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni in merito alla formazione dei Lavoratori?
I lavoratori (e gli equiparati ai lavoratori), devono ricevere una:
formazione generale che prevede i seguenti contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
formazione specifica che prevede l’analisi dei seguenti rischi: infortunistici e meccanici, delle macchine e delle attrezzature; elettrici; cadute dall’alto; esplosione; chimici (Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri) ed etichettatura; cancerogeni; biologici; fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni ottiche e CEM); Microclima e illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione ed ambienti di lavoro; Stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi e movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); segnaletica; emergenze.
Verifica di apprendimento
La verifica dell’apprendimento avviene attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla. La verifica si ritiene positivamente superata laddove il partecipante risponda esattamente ad almeno il 70% delle domande.
Attestazione della formazione
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il corso.
Durata
La formazione ha durata minima di 8, 12 oppure 16 ore in funzione del livello di rischio aziendale.

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