OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per l’esecuzione.
(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €)
Ciò anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
(sanzione amministrativa da 548 a 1.972 €)
Il committente e il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 5.260 €)
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
(sanzione amministrativa da 548 a 1.972 €)

lL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)
Nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici è prevista la figura del “coordinatore per la sicurezza”, anche nella fase di esecuzione dell’opera.
Tale figura professionale, che deve avere specifiche qualifiche, assume il ruolo di garante esecutivo di tutto il cantiere.Incarico di C.S.E._Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DOVERI DEL CSE
Come previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, il CSE deve:
– verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– verificare l’idoneità del POS rispetto ai contenuti del PSC, assicurandone la coerenza con esso;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i vari DDL ed i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– verificare il coordinamento tra i vari RLS;
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da da 1.096 a 5.260 €)
– segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle imprese alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese (o dei lavoratori autonomi) dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da da 2.740 a 7.014 €)
– sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti;
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da da 2.740 a 7.014 €)

COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
I collaboratori di ESA Progetti possiedono i requisiti di istruzione, formazione ed esperienza professionale richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per assumere l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.