LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
La valutazione del rischio elettrico è un obbligo previsto dal Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08; in tale Titolo vengono definiti i criteri per la valutazione del rischio elettrico con esplicito riferimento alla “normativa tecnica“, tra cui le norme CEI 11-27:2014 e CEI 50110-1:2014). Il Datore di Lavoro dovrà dunque valutare il Rischio Elettrico ai sensi dell’art. 80, individuando eventuali procedure di lavoro in sicurezza.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “UTILIZZATORI”
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L’utilizzo di impianti ed apparecchi a norma garantisce il lavoratore purché questo sia correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEGLI “ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI”
Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori “Addetti ai lavori elettrici” e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle norme CEI 11-27:2014 e CEI 50110-1:2014.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 vengono definiti gli obblighi del datore di lavoro connessi al rischio elettrico tra cui “valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici“, tenendo in considerazione principalmente:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro;
– i rischi elettrici presenti;
– le condizioni prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.
il tutto mediante check-list (ad esempio vedasi la figura seguente tratta da INAIL) che guidano il valutatore nella corretta individuazione delle eventuali criticità.
Rischio Elettrico_OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROCONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Rischio Elettrico_CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICIIl requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici alla cosiddetta “regola dell’arte”. La verifica di conformità degli impianti, è quindi un’attività preliminare alla valutazione del rischio elettrico.
Per garantire la conformità degli impianti elettrici il datore di lavoro dovrà verificare che:
a) l’impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte consultando la documentazione di progetto e le relative dichiarazioni di conformità;
b) i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), oppure dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche;
c) sull’impianto elettrico venga eseguita una regolare manutenzione in base ad un programma di controlli periodici;
d) l’impianto elettrico sia sottoposto alle verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01.

COSA PUO’ FARE ESA PROGETTI PER VOI?
ESA Progetti provvede alla valutazione del rischio elettrico conforme ai requisiti legislativi.
I tecnici di ESA Progetti sono a completa disposizione per informazioni e chiarimenti compilando l’apposito form contatti.