Il 16 maggio 2016 la Giunta regionale piemontese ha approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento regionale n. 6/R, riguardante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”.

Il regolamento disciplina le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire la manutenzione della copertura o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento di:
a) nuova costruzione;
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura del tetto senza modifica della sagoma;
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
e) varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento.
Con riferimento all’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), il Regolamento indica che:
– per gli interventi pubblici la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall’approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC;
– per gli interventi privati la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC.
– la corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi sono attestati dal direttore lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l’avvenuta realizzazione a regola d’arte e l’integrazione dell’ETC, allegandone i relativi elaborati.